BERGAMOREGGAE – STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1 – E’ costituita l’Associazione BERGAMOREGGAE, una libera associazione di fatto, apolitica, apartitica e antirazzista, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto. Art. 2 – L’Associazione BERGAMOREGGAE persegue il seguente scopo: - Diffondere una nuova cultura musicale e artistica nel mondo giovanile e non, assolvendo, nel nome di interessi esclusivamente culturali, la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile. Lo specifico culturale dell’associazione sarà la promozione della Reggae Culture valorizzandone gli aspetti di promozione di pace, unità, rispetto delle differenze, promozione sociale che ne connota il messaggio; Art. 3 – L’Associazione BERGAMOREGGAE per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere e rendere accessibili varie attività, in particolare: - Attività culturali/ aggregative che valorizzino gli aspetti tradizionali e quelli innovativi che compongono l’odierno panorama del movimento reggae internazionale: concerti, dj set, mostre, performance, seminari, proiezioni di film, feste, convention; - Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti, di studi e di eventi, produzioni musicali e multimediali; Art. 4 – L’Associazione BERGAMOREGGAE è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; - soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno morale o economico alla costituzione dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non soggetta a rivalutazione. Art. 5 – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Consiglio dei Probiviri. Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il C.D. dovrà intervenire ad applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri. Art. 7 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Art. 8 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: - beni immobili e mobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate; I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabiliti dal C.D. e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità statuarie. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 9 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il C.D. deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta e deve poter essere consultato da ogni associato. Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono: - l’assemblea dei soci - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori; - il Collegio dei probiviri. Art. 11 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della sede del relativo verbale. Art. 12 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il C.D. , il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei probiviri; - approva il bilancio preventivo e consuntivo; - approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art. 13 – Il C.D. è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il C.D. è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il C.D. può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione BERGAMOREGGAE. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: - il Presidente; - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; - su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il C.D. ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; - formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; - elaborare il bilancio esecutivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrate relative al periodo di un anno; - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; - stabilire l’importo delle quote annuali delle varie categorie dei soci. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da affiggere all’albo dell’Associazione. Art. 15 – Il presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il C.D. , sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del C.D. Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall’ Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 17 – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni e decide insidacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Art. 18 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662. Art. 19 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Art. 20 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.